Lex / 04 February 2024

Sentenze Fideiussioni Specifiche

Nullità per violazione normativa antitrust

by Gis-Bert46

SENTENZE  "PRO"  NULLITA’ DELLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE

Tribunale di Cagliari, 7 novembre 2023
Vedi  SENTENZA

……. il Tribunale di Cagliari, nel provvedimento in esame, affermando che la valutazione già operata dall’antitrust in relazione alla garanzia omnibus possa essere replicata per la specifica, intende dire, con ogni evidenza, che, similmente a quanto accaduto per le fideiussioni omnibus, anche per le fideiussioni ordinarie possa apprezzarsi l’esistenza di una fattispecie anticoncorrenziale, che ricalca in toto quella già oggetto di valutazione dall’autorità amministrativa con riferimento alla garanzia omnibus.

E tanto può desumersi, a dire dello stesso Tribunale, dalla produzione in giudizio di un numero cospicuo di fideiussioni specifiche, risalenti ad epoca coeva a quella di sottoscrizione della fideiussione oggetto di giudizio e provenienti da primari istituti di credito operanti a livello nazionale.

Ciascuna di tali fideiussioni presenta un contenuto sempre uguale a se stesso e soprattutto sistematicamente comprensivo delle tre note clausole già censurate da Banca d’Italia nel 2005, ovvero la clausola di reviviscenza, la deroga all’art. 1957 c.c. e la clausola di sopravvivenza.
Avv. Alessandra De Benedittis

Renna Studio Legale

https://www.dirittodelrisparmio.it/2023/12/22/la-fideiussione-specifica-e-la-nullita-antitrust-finalmente-si-incontrano-la-storia-continua/
https://www.rennastudiolegale.it/nullita-della-fideiussione-specifica-sospeso-decreto-ingiuntivo-provvisoriamente-esecutivo/

Trib. Lanciano, 18 settembre 2023, n. 317
Vedi  SENTENZA

“Nessuna distinzione tra fideiussione omnibus e specifica ai fini della nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. per violazione della normativa antitrust e ulteriori considerazioni sull’art.1957 c.c”.

Con la pronuncia in commento il Tribunale di Lanciano, adito in sede di opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposto da un garante, si è soffermato in particolare sulla nullità della clausola n.6 dello schema ABI, contenuta nella garanzia oggetto di giudizio, ossia sulla clausola di deroga all’art. 1957 c.c., giungendo ad affermare, tra le altre cose, che ai fini della declaratoria di nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust è irrilevante la “distinzione” tra fideiussione cd. omnibus e fideiussione c.d. specifica.

Vedi  NOTA di Avv. Sara Pezzotta

Studio Legale Gladys Castellano

Tribunale Milano - Sentenza n. 7526/2023 pubbl. il 03/10/2023
Vedi SENTENZA
Con la sentenza n. 7526 del 3 ottobre 2023 il Tribunale di Milano (sez VI) ha accertato e dichiarato la nullità parziale di due fideiussioni prive di clausola omnibus (cd. specifiche), una del 2014 e l’altra del 2016, per violazione alla L. 287/1990 e, conseguentemente, ha dichiarato la banca decaduta ex art. 1957 cc dall’azione nei confronti dei garanti con revoca del decreto ingiuntivo opposto
Avv. Nicola Stiaffini

….. parte attrice ha opportunamente prodotto sub doc. 5b decine di copie di fideiussioni specifiche, rilasciate da varie banche e coeve a quelle poste a base dell’ingiunzione ai garanti. L’esame di tale documentazione dimostra che nel periodo 2014 – 2016 esisteva un uso uniforme da parte delle banche di uno schema di fideiussione specifica che comprendeva tutte e le tre clausole sopra evidenziate e cioè la clausola di reviviscenza, la deroga all’art. 1957 c.c. e la clausola di sopravvivenza.

…..la valutazione già operata dall’autorità antitrust in riferimento allo schema di garanzia omnibus può essere replicata anche per la fideiussione specifica.


Tribunale di Alessandria, 16 marzo 2022, Est. Dragotto
Vedi SENTENZA

Il Giudice accoglie l’istanza di sospensione della Provvisoria esecuzione nonostante la  Banca  opposta  evidenzi che le fideiusioni  in atto, specifiche e non omnibus,  non rientrassero nello schema ABI, censurato con il noto provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia, e, consequenzialmente, non potessero essere considerate affette da nullità, ma anzi di  considerare queste fideiussioni come Contratti Autonomi di Garanzia ..

Il giudice alessandrino reputa infondata tale tesi; invero, dal recentissimo pronunciamento delle Sezioni Unite, n. 41994/2021, sembra potersi derivare che a comportare la nullità parziale della fideiussione “a valle” non sia l’ascrivibilità del contratto all’una o all’altra categoria negoziale (ovverosia, fideiussione omnibus o fideiussione specifica), né, tantomeno, la deroga o meno alle clausole tipiche di tali negozi, ma, solo ed esclusivamente, l’aderenza del singolo contratto “a valle” all’archetipo contrattuale ABI, asseritamente ritenuto “frutto” di un accordo illecito anticoncorrenziale.

Ebbene, la corrispondenza al modulo, «pur non essendo formalmente perfetta» (in alcuni dei contratti fideiussori oggetto di causa), è senz’altro rinvenibile, conseguendone la sussistenza del fumus della nullità parziale delle fideiussioni azionate dall’Istituto di credito.

Segnalazione Avv. Federico Comba

 

 

Tribunale di Torino, 7 ottobre 2022, n. 3897, Est. La Manna
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(…) deve ancora rilevarsi che non può ritenersi condivisibile la tesi secondo cui l’operatività della invalidità di cui discute sia limitata alle sole fideiussioni omnibus cui farebbe riferimento il provvedimento della Banca d’Italia. Ciò in quanto il principio espresso costituisce un principio di carattere generale che non è legato alle specifiche caratteristiche della fideiussione omnibus ma è estensibile anche alle ordinarie fideiussioni..


Corte di Appello di Roma, sentenza del 24 maggio 2021, Pres. Martinelli, Est. Mascolo
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“Sono integralmente nulle le fideiussioni specifiche conformi allo schema ABI del 2003 vietato dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005..”


Tribunale di Ascoli Piceno Sentenza n. 64 del 28.01.2021
Vedi SENTENZA

Revoca integrale del decreto ingiuntivo € 1.460.646,11 – Decadenza fideiussioni specifiche

Il Tribunale, nell’accogliere l’opposizione, revocando integralmente il decreto ingiuntivo ha espresso importanti principi a presidio dei fideiussori.

In particolare, ha dichiarato come, a fronte dell’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., “L’unica istanza utile astrattamente ad impedire la decadenza coincide con il ricorso monitorio depositato del 25 ottobre 2018”, non valendo quindi a tal fine la semplice diffida di pagamento.

Altro importante principio recepito in Sentenza, è quello per cui, “E’ infondata la tesi di parte opposta secondo cui non vi è la necessità dell’istanza ex art. 1957 c.c. in quanto il contratto concluso è qualificabile come contratto autonomo di garanzia (sulla applicabilità dell’art. 1957 c.c. al contratto autonomo di garanzia in caso di espressa pattuizione, Cassazione n. 2762/2015; sulla sufficienza, in tal caso, della richiesta stragiudiziale Cassazione n. 22346/2017)”.

Inoltre, stante l’accessorietà della garanzia rispetto all’obbligazione principale, la stessa non può essere qualificata come contratto autonomo di garanzia.

Infine, “non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cassazione n. 16825/2016)”
Avv. Alessio Orsini

Tribunale di Prato, sentenza n. 28 del 16 gennaio 2021, Est. Sirgiovanni
Vedi SENTENZA

Anche le fideiussioni specifiche conformi allo schema ABI 2003 sanzionato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55/2005, possono essere afflitte da nullità parziale in relazione alle clausole di “reviviscenza”, “sopravvenienza” e deroga all’art. 1957 c.c., proprie dello schema ABI.

Tuttavia il garante che eccepisce la nullità delle fideiussioni specifiche non può giovarsi dell’accertamento privilegiato del provvedimento antitrust, che ha avuto ad oggetto l’intesa riscontrata in materia di fideiussione omnibus: egli, invece, è gravato dall’onere di dare prova autonoma che lo schema utilizzato nella fideiussione specifica da egli sottoscritta corrisponda ad una pratica uniforme frutto anch’essa, come per le fideiussioni omnibus, di intese anticoncorrenziali.

 NDR: si rileva infine l’importanza dalla estensione della nullità de qua alle fideiussioni specifiche nella misura in cui, diversamente, la normativa antitrust potrebbe essere facilmente elusa dagli intermediari, i quali potrebbero, invece di richiedere una unica fideiussione omnibus, richiedere tante fideiussioni specifiche (contenenti le gravose clausole dello schema ABI vietato) quanti sono i rapporti da garantire.

https://www.studiolegalenardone.it/la-sanzione-della-nullita-totale-o-parziale-per-violazione-della-normativa-antitrust-colpisce-anche-le-fideiussioni-specifiche-che-siano-conformi-allo-schema-abi-vietato-corte-di-appello-di-torin/

 

Corte di Appello di Palermo, sentenza n. 1969 del 31 dicembre 2020, Pres. Porracciolo, Est. Maisano
Vedi SENTENZA

Sono afflitte da nullità parziale le fideiussioni OMNIBUS SPECIFICHE conformi allo schema ABI 2003 vietato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55/2005, anche se stipulate successivamente al periodo di osservazione dell’Autorità garante.

Attesa la natura di prova privilegiata del provvedimento antitrust, l’onere probatorio gravante sul fideiussore è adempiuto quando abbia dimostrato la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali con le clausole di “reviviscenza”, “sopravvenienza” e deroga all’art. 1957 c.c. proprie dello schema ABI (Cass. n. 13846/1019, in parte motiva).

Ai sensi dell’art. 1957 c.c., da non intendersi più derogato per effetto della rilevata nullità, la garanzia non ha più effetto qualora la banca, a seguito della scadenza dell’obbligazione principale, non abbia nei successivi sei mesi adottato azioni giudiziarie o esecutive tese al recupero del credito nei confronti del debitore principale

https://www.studiolegalenardone.it/la-sanzione-della-nullita-totale-o-parziale-per-violazione-della-normativa-antitrust-colpisce-anche-le-fideiussioni-specifiche-che-siano-conformi-allo-schema-abi-vietato-corte-di-appello-di-torin/

 

Tribunale di Matera, sentenza n. 329 del 6 luglio 2020, Est. Giuseppe Di Sabato( nullità totale)
Vedi SENTENZA

 

È nulla la fideiussione specifica conforme allo schema ABI vietato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005. La nullità è totale per il carattere essenziale che va riconosciuto alle clausole schema ABI

Sebbene il provvedimento del 2.5.2005 della Banca d’Italia, al punto n. 9, dispone che la censura riguardi lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un fideiussore a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca” (ovvero le c.d. fideiussioni omnibus), non può ritenersi che la nullità non colpisca anche le fideiussioni specifiche ripetenti il medesimo schema ABI vietato, atteso che la Banca d’Italia, nel censurare l’intesa ABI, ha fatto riferimento alle condizioni generali di contratto da applicare alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” in generale (vedasi punto 91 del citato provvedimento n. 55 del 2.5.2005); ad ogni modo, anche a voler ritenere la censura operata dalla predetta autorità di vigilanza limitata alle sole fideiussioni omnibus, nulla impedisce al Giudice di ritenere illegittimo tale schema contrattuale quando applicato ad altri tipi di fideiussione anch’esse poste in essere in violazione del citato articolo 2 della legge n. 287/90.

https://www.studiolegalenardone.it/la-sanzione-della-nullita-totale-o-parziale-per-violazione-della-normativa-antitrust-colpisce-anche-le-fideiussioni-specifiche-che-siano-conformi-allo-schema-abi-vietato-corte-di-appello-di-torin/
https://celfinance.org/newsletter/tribunale-di-matera-sentenza-n-329-del-6-luglio-2020-fideiussione-abi-nullita-2/

 

Corte di Appello di Torino, sentenza n. 728 del 20 luglio 2020
Ancora una pronuncia particolarmente interessante in tema di fideiussioni conformi allo schema ABI!

Oltre a rimarcare il principio secondo cui la nullità per violazione della normativa antitrust, benché parziale, può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio fino all’udienza di precisazione delle conclusioni (come è avvenuto nel caso de quo), la Corte di Appello di Torino ha esteso la portata applicativa del provvedimento della Banca di Italia anche alle
Fideiussioni Specifiche

Invero, nel rilevare che le clausole 2,6 e 8 delle fideiussioni sono di per sé anticoncorrenziali, la Corte piemontese ha stabilito che tale caratteristica sussiste in relazione a qualsiasi tipologia di fideiussione riproduttiva del modello ABI, anche se si tratta di fideiussioni specifiche.


Il solo aspetto rilevante, ai fini della declaratoria di nullità, è che “il contratto fideiussorio sia riproduttivo delle tre disposizioni lesive individuate, cioè degli articoli 2,6 ed 8 dello schema contrattuale di fideiussione predisposto dall’ABI”.
Avv. Antonella Capaccio

https://www.expartedebitoris.it/fideiussione-specifica-nullita-per-violazione-della-normativa-antitrust-rilevalibilita-in-ogni-stato-e-grado-del-giudizio-corte-di-appello-di-torino-sentenza-n-728-del-20-luglio-2020/
Tribunale di Padova, ordinanza del 7 giugno 2019, Est. Nicoletta Lolli (nullità totale)
Vai alla SENTENZA

 
Atteso che le clausole 2, 6, 8 dello schema ABI sanzionato dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia sono di per sé anticoncorrenziali, è ragionevole dedurne che tale caratteristica si mantenga in relazione a qualsiasi tipo di fideiussione che riproduca il modello ABI, sia pure con il diverso titolo di “fideiussione specifica” anziché di “fideiussione omnibus”.

https://www.studiolegalenardone.it/la-sanzione-della-nullita-totale-o-parziale-per-violazione-della-normativa-antitrust-colpisce-anche-le-fideiussioni-specifiche-che-siano-conformi-allo-schema-abi-vietato-corte-di-appello-di-torin/

Tribunale di Belluno sentenza n. 53 del 31.01.2019
Vedi SENTENZA

Conclude la sentenza, anche alla luce di quanto argomentato da recente giurisprudenza di merito, affermando che discende la nullità integrale delle fideiussioni contestate, con travolgimento dell’obbligazione accessoria da loro portata a carico dell’opponente
Avv. Mario Manzo

https://www.expartedebitoris.it/fideiussione-schema-abi-nullita-clausole-tribunale-di-belluno-sentenza-del-31-gennaio-2019/

 

SENTENZE “CONTRA” NULLITA’ FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
( non  essendo state  documentate che  le violazioni dello schema ABI corrispondano  ad una pratica uniforme frutto anch’essa di intese anticoncorrenziali )

 

Tribunale-di-Ancona-1643 16-12-2021

FIDEIUSSIONE: i garanti devono provare la violazione dello schema ABI

Corte d’Appello di Venezia, 13.09.2021 | n.2356

FIDEIUSSIONI MODELLO ABI: l’onere della prova grava su chi intenda chiedere la nullità delle clausole

Tribunale di Napoli, Pres. Rel. Graziano | 26.05.2021 | n.4969

il Giudice ha avuto modo di chiarire che, a fronte della specificità delle fideiussioni prestate, i garanti avrebbero dovuto, in punto di allegazione fattuale e documentale, non affidarsi all’istruttoria della Banca d’Italia, per avvalersi della sua particolare funzione probatoria, ma avrebbe dovuto introdurre un’autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale, allegando autonomi fatti idonei a censurare l’esistenza di prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice, per le modalità di applicazione uniformi, dell’articolo 2, co. 2, lett. a), L. n. 287/1990, anche con riferimento agli schemi solitamente utilizzati per la stipulazione di fideiussioni ordinarie, d’accordo tra più istituti di credito e, dunque, in violazione delle regole del mercato e della concorrenza.

Tribunale di Bologna, Pres.Florini-Rel. Chierici del 13.01.2022 n. 64

…..Infatti tale indirizzo pone a carico del garante l’onere di provare che lo schema utilizzato nella fideiussione specifica, da lui sottoscritta, corrisponda ad una pratica uniforme frutto anch’essa di intese anticoncorrenziali, come per le fideiussioni omnibus (valutazione operata a monte, per queste ultime, dalla Banca d’Italia nel provvedimento più volte richiamato n. 55/2005). Al contrario, nel presente giudizio, gli attori non hanno in alcun modo offerto la prova suddetta, nonostante i rilievi svolti dal convenuto

Tribunale di Forlì che, con la sent. n. 486/2022
…. trattandosi comunque di una presunzione che potrà essere vinta solo nell’ipotesi in cui venga dimostrato che le clausole siano omogenee ad altre proposte ed applicate da ulteriori istituti di credito, a tal punto da pervenire al convincimento che sussista un’intesa restrittiva della concorrenza”.

 



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