Si verificano spesso casi in cui la Banca propone ( ma meglio sarebbe dire impone ) al cliente di stipulare un mutuo fondiario il cui ricavato viene destinato al momento dell’erogazione a saldo di debiti chirografari pregressi che il cliente ha verso la Banca stessa.
Questa procedura ha sollevato molte diatribe e diversi orientamenti processuali.
In sede fallimentare queste operazioni sono considerate nulle e viene revocata la costituzione di ipoteca.
Viene contestato in particolare che una vera e propria dazione del denaro non sia stata effettuata ed i vantaggi che dovrebbero derivare dalla stipula di un mutuo fondiario sono nulli.
L’operazione dà solo vantaggio alla Banca mutuante., che ottiene così garanzie reali a fronte di crediti chirografari.
Il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo
- - Nel mutuo di scopo la somma erogata deve essere destinata ad uno specifico progetto economico ben identificato nel contratto come volontà delle parti.
- - Nel mutuo fondiario tale vincolo non è previsto.
Cassazione 11 ottobre 2022 n.29644
Questa recente sentenza della Cassazione ha chiarito due concetti:
………..In particolarela Corte, con recentissimo arresto (Corte di cassazione, n. 23149 del 25/07/2022 Rv. 665427 – 01), ha ribadito che la stipula di un mutuo, anche se qualificato fondiario, per il ripianamento di una pregressa esposizione debitoria, non solo non ne comporta la nullità, trattandosi in ogni caso di pattuizione fondata su causa lecita, in quanto non contraria né alla legge, né all’ordine pubblico, ma nemmeno può essere qualificata come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo ad tempus in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l’accredito in conto corrente delle somme erogate, con la costituzione della disponibilità da parte del mutuatario, è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l’estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa…………….
……E’ principio ricevuto nella giurisprudenza della Cassazione che nel contratto di mutuo la datio rei deve essere giuridica e non fisica, con la conseguenza che anche l’accredito in conto corrente basta a tal fine (ex permultis, Corte di cassazione, Sez. 3 – , Ordinanza n. 37654 del 30/11/2021, Rv. 663324 – 01; Corte di cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1945 del 08/03/1999, Rv. 523924 -01).
Inoltre, il “patrimonio” di ogni persona si compone di beni materiali, beni immateriali e crediti. E chi usa il denaro ricevuto a mutuo per estinguere un debito verso il mutuante purga il proprio patrimonio d’una posta negativa: dunque la consistenza del patrimonio del mutuatario cambia, e se cambia è arduo sostenere che non vi è stato “spostamento di denaro”.
Evidenziamo questi due punti:
... (1) poiché l’accredito in conto corrente delle somme erogate, con la costituzione della del mutuo disponibilità da parte del mutuatario, è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria
…(2) ed il loro impiego per l’estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa…………….
Da questa sentenza si può dedurre che effettivamente il denaro è stato consegnato e che la consistenza patrimoniale del mutuatario NON È CAMBIATA, avendo sostituito un debito con un altro.
UN CASO DI CONSISTENZA PATRIMONIALE CAMBIATA
Una Società semplice, senza debiti di evidente rilievo , chiede un mutuo fondiario di 160.000 euro allo scopo di terminare degli appartamenti per poter in seguito gestire attività di B&B.
La Banca CR........ concede il finanziamento, ma il giorno stesso dell’erogazione il 75% dei fondi ( 120.000 euro ) viene trasferito a saldo di c/c non della società stessa, ma di società diverse appartenenti ad altri componenti del gruppo familiare e di cui la società mutuataria non faceva parte.
In questo caso la Società semplice si è ritrovata con un debito ingente, con un progetto non terminato e quindi senza un’attività economica da cui attingere fondi. Causa in corso.