Le Banche, nel concedere finanziamenti alle piccole e medie imprese (PMI), spesso ricorrono alla garanzia rilasciata dai consorzi e cooperative di garanzia collettiva dei fidi, i “Confidi”, che sostengono con queste fideiussioni l’accesso al credito in momenti di particolare crisi e difficoltà generale.
Il compito istituzionale di tali consorzi è quindi di concedere delle garanzie per le richieste di finanziamento delle PMI, fino ad una copertura solitamente massima del 50% dell’importo finanziato. Ad esempio, nel caso di un mutuo per importo di € 1000.000, il consorzio “Confidi” potrebbe garantire il credito per l’importo parziale massimo di € 500.000.
Questi consorzi ricorrono in genere alle controgaranzie “pubbliche” attraverso il Fondo PMI disciplinate dal Decreto n. 248 del 31 maggio 1999, denominato “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”. Tale Regolamento è stato poi modificato con il Decreto Ministeriale del 20 giugno 2005, il quale prevede una soglia massima di controgaranzia del 80% dell’importo garantito. Nell’esempio anzidetto, quindi, il consorzio CONFIDI, dopo l’inadempimento del debitore, potrà ritenersi coperto per l’importo di € 400.000 (equivalente all’80% del 50%).
Questo tipo di garanzia è di carattere sussidiario. A differenza delle fideiussioni personali o societarie che possono venire escusse sin dal momento che si manifesta l’insolvenza del mutuatario, per queste fideiussioni occorre ( salvo diversi accordi cotrattuali ) la preventiva escussione del patrimonio del mutuatario, in genere coperto da ipoteca a favore dell’istituto erogante.
……..Sul punto significativa la decisione di Cass. civ. Sez. I, n. 17731/2014, secondo la quale “La peculiarità di tale "garanzia" offerta dal consorzio fidi, ben diversa da quella dei soggetti che avessero rilasciato fideiussione alla banca erogatrice, ed in sostanza risolventesi nell'obbligo di tenere indenne la banca, in tutto o in parte, dall'insufficienza del patrimonio del debitore principale e dei suoi fideiussori dopo l'esperimento delle azioni di recupero, ha indotto la dottrina ad avvicinare la loro causa a quella più propriamente "assicurativa del credito"”.
Di conseguenza, in caso di infruttuoso realizzo dell’importo finanziato dalle azioni esecutive, la Banca erogatrice potrà escutere la garanzia “Confidi” .
Esempio
Finanziamento erogato – 1.000.0000 di euro
Fideiussione “Confidi” – 500.000 euro ( 50% )
Azione esecutive per 840.000 euro – ( entro i limiti imposti dall’art.1957 vedi **)
Caso A – La Procedura giudiziale ottiene 700.000 – “Confidi” risponde per 140.000 ( entro il 50% di 300.000 ). Totale 840.000
Caso B - La Procedura giudiziale ottiene 500.000 – “Confidi” risponde per 250.000 ( 50% di 500.000 ). Totale 750.000
Se la “Confidi” ha attivato la controgaranzia potrà richiedere al Fondo PMI l’80% delle somme escusse dalla Banca.